Descrizione
ORDINANZA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che è stata accertata l'esistenza di rami, piante, siepi e arbusti in genere che si protendono sul sedime viario di strade pubbliche o assoggettate all’uso pubblico;
Accertato che tale fatto costituisce intralcio e potenziale pericolo per il transito, essendo inevitabilmente limitate la visibilità e la larghezza delle strade;
Accertato inoltre che la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada con rami aggettati sulla sede viabile può rappresentare, in caso di vento, neve e pioggia un grave pericolo per la viabilità;
Ritenuto provvedere all’eliminazione dei rischi derivanti dalle eventuali cadute delle piante ed al fine di tutelare l’incolumità pubblica, nonché per evidenti ragioni di sicurezza e regolare transito veicolare e pedonale;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.e.i.;
O R D I N A
A tutti i proprietari, affittuari ed usufruttuari di terreni, boschi, aree latistanti il sedime viario delle strade pubbliche o assoggettate all’uso pubblico:
1. di regolarizzare mediante taglio accurato, rami, fronde, siepi vive, sterpaglie, erbacce che si protendono sulle strade medesime, anche solo sul ciglio stradale e cunette, in modo che non sia ristretto il sedime stradale o comunque non risulti danneggiato o ingombrato il passaggio e garantita la sicurezza viabile;
2. di tagliare e/o scalvare tutte le piante di alto fusto, la cui sistemazione di crescita incontrollata, in caso di eventi calamitosi, può costituire pericolo per la sicurezza stradale;
3. i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di cui ai punti precedenti, se non utilizzati in proprio, dovranno essere smaltiti presso pubbliche discariche;
4. di effettuare i tagli necessari entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della presente Ordinanza.
Scaduto il suddetto termine, si avverte che in caso di urgente necessità, in situazioni costituenti pericolo o intralcio della pubblica viabilità, si procederà d’ufficio alla rimozione di piante, rami ecc. avvalendosi di ditta allo scopo incaricata da questo Ente con spesa posta a carico dei proprietari e conseguente applicazione delle sanzioni di legge previste.
Resta inteso che in caso di danni provocati a veicoli, persone e cose dalla caduta di rami, piante il proprietario del sito resta l’unico responsabile sia civilmente che penalmente.
La Polizia Municipale e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati della Vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
Della presente ordinanza verrà data comunicazione mediante affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti , pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Serino
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo la modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199.
INOLTRE:
Visto l’art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada), il quale prevede che:
I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare
i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono
comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra
causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
Considerato che l’incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, pisteciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico può costituire pericolo per l’incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a pedoni;
Dato atto che il Nuovo Codice della Strada stabilisce che per confine stradale si intende il “limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”;
Ravvisata pertanto la necessità di avere tutte le strade comunali, vicinali di uso pubblico in condizioni di sicurezza;
AVVISA
A tutti i Signori proprietari di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico di provvedere:
1) AL TAGLIO DELLE SIEPI, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE:
- invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile;
- occultano la segnaletica stradale;
- creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
- non consentono il passaggio pedonale e ciclabile.
2) A RIMUOVERE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE LE RAMAGLIE O GLI ALBERI
- che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico.
AVVERTE
Chiunque viola le disposizioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 285 del 30. 30.4.1992 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal C.d.S.
Dalla Residenza Municipale, 26/05/2026
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Giampiero Pierro
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026, 12:49