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AVVISO PUBBLICO: Accesso al Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli annualità 2026

CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA Al SENSI DELLA D.G.R. N. 376 DEL 16/06/2025 - ANNO 2026

Data :

30 gennaio 2026

Municipium

Descrizione

AVVISO PUBBLICO PER IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA Al SENSI DELLA D.G.R. N. 376 DEL 16/06/2025 -
ANNO 2026

 


SI RENDE NOTO CHE

i nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di emergenza o disagio abitativo ovvero di priorità sociale, in possesso dei requisiti e nelle condizioni di seguito descritte, possono presentare domanda per accedere al Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa, avvalendosi della procedura a sportello adottata in ottemperanza alle nuove "Linee guida regionali in materia di contrasto all'emergenza abitativa", ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 376 del 16/06/2025, approvate con D.D. n. 429 del 17/12/2025, le quali prevedono l'attivazione delle seguenti misure:

•  MISURA 1 - Contributi per nuclei familiari in condizione di grave e permanente disagio abitativo, presi in carico dai servizi sociali o socio-sanitari pubblici;

•  MISURA 2 - Contributi per nuclei familiari in condizione di provvisoria fragilità abitativa, determinata dalla necessità di abbandonare l'alloggio per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

Articolo 1 (Requisiti di accesso ai contributi di cui alla Misura 1)

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b. residenza nella Regione Campania;

c.  assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento come definita nella tabella di cui al successivo comma 2 lett. c, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresi: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento deJl'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi l'importo di euro 10.140,00;

e. non siano assegnatari in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di grave disagio abitativo, determinata da una delle seguenti situazioni:

a. abiti regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente;

b. abiti in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica;

c. abiti in una condizione di sovraffollamento come definita nella seguente tabella:

Superficie catastale dell'alloggio escluse aree scoperte o, solo in caso di assem.a del valore della superficie catastale in visura, numero di vani catastali

Numero di componenti del nucleo familiare

pari o inferiore a 21 mq o pari o inferiore a I vano catastale

2 o più persone

pari o inferiore a 32 mq o pari o inferiore a 1,5 vani catastali

3 o più persone

pari o inferiore a 42 mq o pari o inferiore a 2 vani catastali

4 o più persone

pari o inferiore a 53 mq o pari o inferiore a 2,5 vani catastali

5 o più persone

pari o inferiore a 63 mq o pari o inferiore a 3 vani catastali

6 o più persone

 

 

d. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale;

e. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;

f.   sia iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune;

g. sia ospite di strutture di accoglienza, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento e in fase di dimissione da tali strutture;

h. sia vittima di comprovati episodi di violenza domestica o di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù;

i.   si trovi in ogni altra condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio di emarginazione valutata dei servizi sociali territoriali o specialistici che determini una situazione di grave e permanente disagio abitativo.

3.  Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 è necessario, altresì, che il nucleo familiare sia in carico al servizio sociale o ai servizi socio-sanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell'autonomia. La presa in carico e l'adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente.

Articolo 2 (Requisiti di accesso ai contributi di cui alla Misura 2)

l. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 2 il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e nonne sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b. residenza nella Regione Campania;

c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n. 1 I /2019, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà. usufrutto, uso. abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile. anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo I. commi da 22 a 26. della legge n. 76/2016:
d.   attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né J'ISEE minorenni. l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda. il cui valore non superi il limite di cui all'art. 17 comma I bis del Regolamento regionale n. 1 l /2019 (euro 28.000,00):

3. li Comune verifica. altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di provvisoria fragilità abitativa detenninata dalla necessità di abbandonare l'abitazione a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

 Articolo 3 (Termini e modalità di presentazione della domanda)

 I.     La procedura è a sportello e le istanze verranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione;

2.      La procedura è aperta per l'intera annualità di riferimento: dalla data di pubblicazione del presente Avviso al 31 dicembre 2026, salvo esaurimento delle risorse.

3.      La domanda può essere presentata:

a.      all'Ufficio Protocollo del Comune di SERINO (AV);

b.      tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.serino.av.it

 Articolo 4 (Entità e finalità dei contributi della misura l)

I.  Per la Misura I l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 9.000,00.

2. I contributi sono destinati:

a. fino a un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione o all'attenuazione del disagio abitativo;

b. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea. per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune;

c. contribuire al pagamento fino all'80% del canone di locazione mensile relativo al nuovo contratto da sottoscrivere, fino a un massimo 24 mensilità, nonché ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.

3. I contributi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma I.

4. I contributi di cui al comma 2 lettera b) sono prorogabili per documentate esigenze, previa autorizzazione della Regione, in ogni caso nei limiti dell'importo massimo concedibile.

Articolo 5 (Entità e finalità dei contributi della misura 2)

 I. Per la Misura 2 l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 6.000,00.

2. I contributi sono destinati:

a I. fino ad un massimo di€ 3.000,00, a contribuire ali 'autonoma sistemazione, per richiedenti iI cui valore ISEE non superi € 10.140,00;

a2. fino a un massimo di€ 2.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE superi € 10.140,00 e non sia superiore al limite di cui all'art. 2 comma I lett. d;

b. fino a un massimo di€ 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune.

3.  I contributi di cui al comma 2 lettere a) e b) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma I.

Articolo 6 (Modalità di erogazione del contributo)

 I. I contributi della Misura I di cui all'art. 4 comma 2 lettera c) possono essere erogati dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e, nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso da quello precedentemente occupato, ad avvenuto rilascio dell'immobile; tali contributi sono erogati periodicamente previa attestazione della perdurante occupazione dell'alloggio e possono essere liquidati anche al proprietario, salva l'espressa contrarietà dell'inquilino.

2.  II contributi della Misura I di cui all'art. 4 comma 2 lettera b) e della Misura 2 di cui all'art. 5 comma 2 lettera b) sono erogati periodicamente a fronte della presentazione di idonea documentazione attestante la permanenza nella struttura/alloggio e possono essere liquidati direttamente al proprietario ovvero alla struttura individuata per l'ospitalità.

3.  In caso di soggetti che occupano senza titolo edifici pubblici o privati, il contributo potrà essere erogato solo ad avvenuto rilascio dell'immobile.

4.  Ai fini dell'erogazione diretta del contributo al proprietario dell'alloggio ovvero alla struttura individuata per l'ospitalità, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, è necessaria apposita dichiarazione di volontà da parte del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 7 (Documentazione da produrre per l'accesso ai contributi)

1. Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, deve essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:

a.      valido documento di riconoscimento;

b.     attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità;

c.      dichiarazione che attesta la presa in carico del nucleo familiare resa e sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Sociali interessati (solo per la Misura 1);

d.      dichiarazione del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (solo nei casi di erogazione diretta ai sensi dell'art. 6 comma 4;

e.      ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti da ciascuna Misura.

Articolo 8 (Cumulabilità con altri contributi)

1. I contributi previsti per le Misure 1 e 2 non sono cumulabili con:

a. i contributi per l'autonoma sistemazione erogati ai sensi dell'art. 9-sexies del Decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76 o di analoghe disposizioni normative;

b. i contributi di cui al Fondo inquilini morosi incolpevoli, salvo che siano decorsi almeno 3 anni dall'erogazione del precedente contributo.

2. I contributi della Misura 1 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 4 comma 1.

3. I contributi della Misura 2 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 5 comma I.

4. I contributi di cui alla Misura 2 sono cumulabili con i contributi di cui alla Misura I fino al raggiungimento delrimpo110 massimo concedibile per la Misura I. ai sensi dell'ait. 4 comma I.

5. In caso di erogazione di contributi di importo pari complessivamente all'importo massimo concedibile per la Misura I ai sensi dell'art. 4 comma I, non è possibile riconoscere ulteriori contributi per la Misura 1 e per la Misura 2 salvo che siano decorsi almeno 3 anni.

 Articolo 9 (Informazioni)

Per informazioni rivolgersi alla Sig.ra Marina ROCCO - Responsabile Settore I - Servizi Demografici e Servizi Sociali - del Comune di SERINO (AV) 

Telefono 0825594025 - Pec: statocivile@pec.comune.serino.av.it - E-Mail: marina.rocco@comune.serino.av.it

Articolo 10 (Responsabile del Procedimento)

Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni, la Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Marina ROCCO. Responsabile Settore I - Servizi Demografici e Servizi Sociali - del Comune di SERINO (AV) - tramite pec / e-mail all'indirizzo

pec: statocivile@pec.comune.serino.av.it

e-mail: marina.rocco@comune.serino.av.it

Articolo 11 (Trattamento dei dati personali)

I dati personali e la documentazione allegata alla domanda, saranno trattati, esclusivamente, per le operazioni relative al procedimento at1ivato con il presente avviso in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 20 l 6/679.

Articolo 12 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle nuove Linee guida regionali in materia di contrasto all'emergenza abitativa, approvate con D.D. n. 429 del 17/12/2025.

Si prega di consultare la documentazione dell' avviso unitamente ai moduli di domanda nella sezione allegati.

Il Responsabile del Settore

Dr.ssa Marina Rocco

Ultimo aggiornamento: 30 gennaio 2026, 13:34

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