Descrizione
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTO ESECUTIVO
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potesta prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, relative a IMU, TARI, canoni idrici e di depurazione, entrate patrimoniali e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata
1. I debiti (relativamente a IMU, TARI, canoni idrici e di depurazione, entrate patrimoniali e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada) risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025.
3. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo puo riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
l. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta apposita istanza a mezzo pec all'indirizzo: ufficiotributi@pec.comune.serino.av.it; o tramite consegna a mano all'ufficio tributi del Comune, entro il 30/06/2026, utilizzando l'apposito modello predisposto, che potra essere:
a) scaricato dal sito istituzionale del Comune;
b) ritirato presso l'ufficio tributi del Comune;
c) ritirato presso lo sportello SO.G.E.T. SPA, sito in Serino (AV) alla Via Roma;
d) inviato a mezzo piattaforma sul sito istituzionale SO.G.E.T. SPA.
1. Il Comune entro il 31/10/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalita di pagamento, nonche l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) versamento unico: entro il 31/12/2026;
b) ovvero, versamento nel numero massimo di (72) settantadue rate mensili, la prima con scadenza al 31/12/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, a decorrere dal 2027;
c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate l'importo minimo di ogni rata non potra essere inferiore ad € 50,00 e alle rate si applicheranno, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
3. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata
1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e stato
dilazionato il pagamento delle somme, la definizione decade e non produce effetti. In tal caso, relativamente al debito residua, per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i
versamenti effettuati verranno acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
1. La facolta di definizione prevista dall'articolo 2 puo essere esercitata anche dai debitori che hanno gia pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi gia versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
1. Sono compresi nella definizione agevolata, di cui all'articolo 2, comma 1, mediante apposita domanda, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del cod.ice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilita di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalita e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso
l.Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non puo avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche gia iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non puo altresi proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.
1. Le azioni esecutive, compresi i pignoramenti presso terzi, si bloccano automaticamente con la presentazione della domanda, senza bisogno di provvedimenti giudiziari.
Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente
1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sara depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'Ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
Articolo 9 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
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Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2026, 13:15